1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità.
2. Nella Giornata nazionale di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali, nonché ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica sull'importanza di attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso commemorazioni pubbliche, incontri, convegni e seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché attività indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.