Art. 1.
(Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità).

      1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità.
      2. Nella Giornata nazionale di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali, nonché ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica sull'importanza di attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso commemorazioni pubbliche, incontri, convegni e seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché attività indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado.
      3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.